Cittadinanza
Ultima modifica 11 gennaio 2021
Acquisto, giuramento, cittadinanza jure sanguinis.
Jus soli
Il 2° comma dell'art.4 della L.91/1992 prevede l'acquisto della cittadinanza italiana in base al principio dello jus soli, vale a dire l'acquisto per lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino alla maggiore età e dichiari di volerla acquisire entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
I requisiti richiesti sono: la nascita in Italia e il mantenimento della residenza legale ininterrotta dalla nascita sino alla maggiore età.
Occorre rendere una dichiarazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza entro il 19° anno.
L'atto viene iscritto nei registri di cittadinanza e annotato nell'atto di nascita del cittadino.
Documentazione
Documento d'identità Certificato storico di Residenza
Ricevuta di pagamento di euro 200,00 effettuato in Posta, a favore del Ministero dell'Interno-Divisione Cittadinanza
Permessi di soggiorno, o Carta di soggiorno, dalla nascita fino al Permesso di soggiorno come titolo autonomo da parte dell'istante
Modalità di richiesta
Occorre prendere appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile per rendere dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana.
L'ufficiale dello Stato Civile iscrive la dichiarazione nei registri di cittadinanza e provvede ad annotarla sull'atto di nascita dell'interessato. Successivamente alla verifica dei requisiti, trascrive nei registri di cittadinanza l'esito dell'accertamento effettuato dal Sindaco, lo annota sull'atto di nascita e comunica all'ufficio anagrafe, elettorale, leva, alla Questura e al Casellario Giudiziale la variazione di cittadinanza.
Termini
Entro 1 anno dal compimento dei 18 anni
Normativa:
Art.4 comma 2 della legge 5.2.1992 n.91-Nuove norme sulla cittadinanza
DPR N.572 del 12.10.1993 artt.1,3 comma 4 e 14
DPR N.396 del 3.11.2000 artt.23-26.